La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato per lesioni stradali che aveva contestato il diniego della messa alla prova. I giudici hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: il ricorso contro rigetto messa alla prova non è immediato. L'ordinanza con cui il giudice nega questo beneficio può essere contestata solo dopo la conclusione del processo di primo grado, insieme all'eventuale appello contro la sentenza di condanna. Di conseguenza, l'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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