Una donna, condannata per spaccio, si è vista negare la restituzione di una somma di denaro sequestrata. Ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Corte ha stabilito che il rimedio corretto era un'opposizione. Invece di dichiarare l'inammissibilità, la Corte ha operato una riqualificazione del ricorso penale, convertendolo in opposizione e rinviando gli atti al giudice competente, in applicazione del principio del 'favor impugnationis'.
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