Un istituto bancario ha avviato una procedura esecutiva immobiliare contro una società debitrice, portando all'aggiudicazione del cespite a favore di un acquirente. Successivamente, un soggetto terzo ha ottenuto una sentenza che accertava l'usucapione ventennale dell'immobile, prevalendo sui diritti derivanti dall'esecuzione. La banca ha promosso opposizione di terzo ordinaria per contestare tale pronuncia, sostenendo la propria mancata partecipazione al giudizio. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente creditizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il creditore pignorante non vanta un diritto reale autonomo sul bene e non può utilizzare questo rimedio.
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