Un debitore, dopo aver contestato un pignoramento immobiliare con un'opposizione all'esecuzione, ne propone una seconda durante la fase di divisione del ricavato, basata sulle stesse ragioni. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: l'opposizione all'esecuzione e distributiva possono coesistere. I due rimedi non si escludono a vicenda perché hanno scopi diversi. Il primo mira a bloccare l'intera procedura, contestando il diritto del creditore a procedere. Il secondo contesta solo il diritto di quel creditore a partecipare alla divisione dei soldi. Pertanto, il debitore ha il diritto di utilizzare entrambi gli strumenti per difendersi, anche se la procedura è in fase avanzata.
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