Il caso nasce dall'opposizione proposta da un cittadino contro un estratto di ruolo, eccependo la prescrizione del debito per mancanza di notifiche successive al verbale di accertamento. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che l'opposizione all'estratto di ruolo basata sulla prescrizione (fatto estintivo sopravvenuto) non è soggetta al termine di decadenza di trenta giorni. Trattandosi di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il ricorso è sempre tempestivo. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale per l'esame del merito della prescrizione.
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