La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Comune contro alcuni cittadini per il pagamento di canoni enfiteutici. Il punto centrale è la qualificazione giuridica della domanda. Il giudice di primo grado aveva classificato l'azione dei cittadini come 'opposizione all'esecuzione'. Il Comune, nel suo appello, non ha contestato questa specifica classificazione, che è quindi diventata definitiva (giudicato). Di conseguenza, l'appello doveva seguire regole procedurali specifiche per quel tipo di azione, cosa che non è avvenuta. La Cassazione ha confermato che il mezzo di impugnazione va scelto in base alla qualificazione data dal giudice, non a quella desiderata dalla parte, sancendo la vittoria dei cittadini per un vizio procedurale del Comune.
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