L'indagato, amministratore di una società, ha impugnato il decreto di perquisizione e sequestro emesso in esecuzione di un Ordine europeo di indagine per reati tributari. La difesa ha contestato la validità del decreto di riconoscimento dell'ordine, lamentando vizi di forma e carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni riguardanti la validità del riconoscimento dell'Ordine europeo di indagine devono essere sollevate esclusivamente tramite l'opposizione davanti al Giudice per le indagini preliminari (GIP), come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 108/2017, e non attraverso il riesame del sequestro. L'indagato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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