La Corte di Cassazione si è pronunciata su un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP emesso a carico di un'azienda per costi di sponsorizzazione ritenuti fittizi. La sentenza ha confermato che l'Agenzia delle Entrate può legittimamente provare le operazioni parzialmente inesistenti basandosi su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, ha annullato la pretesa relativa all'IRAP, stabilendo che il 'raddoppio dei termini' di accertamento, previsto in caso di reato fiscale, non si applica a questa imposta. Di conseguenza, l'accertamento IRAP era stato notificato oltre i termini di legge. L'azienda ha quindi vinto solo parzialmente la sua causa.
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