La Corte di Cassazione ha esaminato la controversia relativa ai compensi professionali spettanti a un avvocato per l'attività di redazione di contratti in ambito stragiudiziale. Il caso nasce dall'opposizione di un cliente a un decreto ingiuntivo ottenuto dal legale. La Corte d'Appello aveva drasticamente ridotto gli onorari, sostenendo che la voce tariffaria per la redazione di contratti fosse applicabile solo in caso di effettiva stipula dell'accordo. Gli Ermellini hanno invece chiarito che, sebbene la specifica voce tariffaria presupponga il perfezionamento del negozio, l'attività preparatoria e la stesura di bozze funzionali al risultato devono essere comunque remunerate. Il mancato raggiungimento della firma finale non esclude il diritto al compenso per l'opera prestata, che deve essere liquidata in base alle singole prestazioni effettivamente svolte o secondo equità.
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