Il Contribuente, titolare di un'impresa, ha impugnato un avviso di pagamento per la tassa sui rifiuti (TARSU) emesso dal Comune. Il Contribuente sosteneva di avere diritto all'esonero TARSU per alcune aree aziendali in cui non produceva rifiuti o produceva solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente. I giudici hanno chiarito che le esenzioni e le riduzioni tariffarie non scattano in automatico. Spetta sempre al cittadino l'onere di informare il Comune, tramite la dichiarazione iniziale o di variazione, della presenza di aree escluse dal tributo. Inoltre, il Contribuente non ha fornito prove concrete sulla produzione e sullo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
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