Due soggetti imputati per il delitto di furto pluriaggravato hanno concordato l'applicazione della pena con la Pubblica Accusa, ottenendo la sentenza di applicazione pena dal Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando esclusivamente un vizio di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. La riforma processuale del 2017 limita tassativamente le ipotesi di impugnazione della pena concordata, escludendo la contestazione generica della motivazione. L'accordo esonera l'accusa dall'onere probatorio ordinario e richiede solo una verifica sintetica del giudice. Di conseguenza, i ricorrenti hanno subito la condanna alle spese e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende, confermando l'inammissibilità del ricorso contro patteggiamento per difetto di motivazione.
Continua »