Un informatore farmaceutico si è visto contestare la deducibilità di costi per operazioni inesistenti. L'Agenzia delle Entrate ha fornito prove presuntive sulla fittizietà delle fatture, basate sull'inoperatività delle società fornitrici. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti da parte dell'amministrazione finanziaria, l'onere di dimostrare l'effettività della prestazione ricade sul contribuente. La sentenza di secondo grado, che aveva annullato la pretesa fiscale con una motivazione apparente, è stata cassata con rinvio.
Continua »