La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4759/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sul redditometro. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato un reddito superiore a quello dichiarato, basandosi sul possesso di beni come residenza principale, autoveicoli e cavalli da corsa. La Corte ha confermato che il redditometro costituisce una presunzione legale valida e che l'onere della prova contraria spetta al contribuente. Quest'ultimo deve fornire documentazione idonea a dimostrare che le spese per il mantenimento dei beni sono state sostenute con redditi esenti, già tassati o non imponibili, non essendo sufficiente contestare genericamente l'importo presunto delle spese.
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