Una militare, rimasta schiacciata da un cancello difettoso in caserma, ha chiesto il risarcimento dei danni costituendosi parte civile nel processo penale per falso contro i tecnici che avevano collaudato l'opera. Dopo l'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, la causa è passata al giudice civile. Quest'ultimo ha rigettato la domanda per mancanza di prove sul nesso causale tra il falso e le lesioni. La Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che l'onere della prova nel risarcimento danni spetta interamente al danneggiato. Nel giudizio civile di rinvio si applicano infatti le regole del codice civile: chi chiede il risarcimento deve dimostrare non solo l'illecito, ma anche il danno concreto e il legame diretto con la condotta contestata.
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