Un imprenditore ha citato in giudizio la sua banca per ottenere la restituzione di addebiti illegittimi su un conto corrente, sostenendo che l'istituto avesse concesso un'apertura di credito senza un contratto scritto. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sull'**onere della prova apertura di credito**. Anche se la banca non ha negato l'esistenza del fido, la sua validità dipende da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto. In assenza di tale documento, la prova del fido e delle sue condizioni ricade interamente sul cliente. Poiché il correntista non ha potuto fornire la prova scritta richiesta, la sua domanda è stata definitivamente respinta. La Corte ha chiarito che il 'principio di non contestazione' non si applica quando la legge impone la forma scritta per la validità di un atto.
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