Un uomo sottoposto a misura di prevenzione ha subito una condanna per il delitto scaturito dall'omesso versamento della cauzione prevista dalla legge antimafia. La difesa ha sostenuto che l'impossibilità economica dell'imputato, aggravata dall'emergenza sanitaria, escludesse la colpa, e che la successiva revoca della misura consentisse l'assoluzione per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice dichiarazione di povertà non basta per escludere il reato: grava sull'interessato un preciso onere di allegare fatti concreti a supporto della propria reale indigenza. Inoltre, l'imputato svolgeva regolare attività lavorativa negli anni precedenti e presentava numerosi precedenti penali, circostanze che smentiscono lo stato di bisogno e impediscono l'applicazione della particolare tenuità.
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