Un uomo è stato condannato al pagamento di un'ammenda per l'omessa denuncia di trasferimento armi, nello specifico una pistola ad aria compressa. L'imputato ha presentato ricorso sostenendo che l'arma, per la sua bassa potenza, non richiedesse la denuncia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: anche le armi ad aria compressa rientrano nell'obbligo di denuncia. L'unica eccezione riguarda le armi-giocattolo, ma spetta al detentore dimostrare tale natura. In assenza di questa prova, la condanna è legittima.
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