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Oggetto determinabile

Definizione

Si riferisce all'oggetto di un contratto che, pur non essendo specificato nei minimi dettagli al momento della firma, può essere identificato con certezza sulla base di criteri oggettivi presenti nel contratto stesso, senza necessità di un nuovo accordo tra le parti.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cessione dei crediti futuri: quando il tempo annulla il factoring
La Società Acquirente ha chiesto la restituzione di somme indebitamente pagate per accise sull'energia elettrica alla Società Fornitrice. Quest'ultima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, sostenendo di aver ceduto il credito a una società finanziaria tramite un contratto di factoring. La Corte d'Appello ha accolto la tesi della fornitrice, ritenendo valida la cessione. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della Società Acquirente. La Corte ha chiarito che la cessione dei crediti futuri in massa è valida solo per crediti derivanti da contratti stipulati entro ventiquattro mesi dall'accordo di factoring. Poiché il contratto di fornitura era stato firmato oltre sei anni dopo il factoring, la cessione di quel credito era nulla per indeterminatezza dell'oggetto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Leasing immobiliare: nullità se l’immobile è vago
La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto di leasing immobiliare per un bene da costruire è nullo se l'immobile non è identificabile con certezza fin dall'inizio. Analizzando un caso in cui una società contestava la validità di un contratto per la descrizione generica dell'immobile, la Corte ha cassato la decisione d'appello. I giudici hanno sottolineato che la funzione di finanziamento non può prevalere sul requisito della determinatezza dell'oggetto, essenziale per la validità del patto di opzione di acquisto.
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Contratto preliminare: oggetto e vendita a corpo
Una società stipula un contratto preliminare con una Pubblica Amministrazione per un vasto compendio immobiliare. L'amministrazione si rifiuta di procedere al rogito, eccependo un eccesso di potere del proprio mandatario e l'indeterminatezza dell'oggetto per discrepanze sulla superficie. La Corte di Cassazione conferma la validità del contratto, accordando l'esecuzione in forma specifica. Viene stabilito che nella vendita 'a corpo', le misure esatte sono secondarie se l'immobile è altrimenti identificabile, e che comunicazioni interne della P.A. non sono idonee a limitare un mandato formalmente conferito.
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