L'Imputato, condannato per due episodi di rapina aggravata, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha richiesto l'applicazione dell'attenuante della lieve entità nella rapina, introdotta dalla sentenza costituzionale 86/2024, evidenziando il modestissimo valore dei beni sottratti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ridotto danno patrimoniale non garantisce in modo automatico lo sconto di pena. Per concedere l'attenuante della lieve entità nella rapina occorre una valutazione complessiva dell'azione, la quale deve mostrare un'offensività minima del fatto. Ripetere le medesime contestazioni dell'appello senza critiche specifiche rende il ricorso inammissibile. L'Imputato deve versare le spese di giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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