Definizione
Il reato commesso da chi si introduce illegalmente in un edificio altrui per occuparlo o per trarne un vantaggio, senza avere il permesso del legittimo proprietario.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 100 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 85% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 8%
- Rigettato 8%
- Inammissibile 85%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 768%
- Penale Sez. 230%
- Civile Sez. 22%
Precedenti più richiamati
- Cass. 37419/2025in 3 provvedimenti
- Cass. 26957/2019in 3 provvedimenti
- Cass. 10694/2019in 11 provvedimenti
- Cass. 49527/2019in 4 provvedimenti
- Cass. 55164/2018in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Una donna ha occupato arbitrariamente un immobile per svariati anni con l'intento di risolvere in via definitiva il proprio problema abitativo. All'arrivo delle forze dell'ordine, la donna ha ammesso spontaneamente l'ingresso abusivo senza fornire versioni alternative. Condannata nei gradi di merito per occupazione abusiva di immobile, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'assenza del dolo e chiedendo il riconoscimento dello stato di necessità per ragioni abitative. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: una permanenza prolungata per anni non configura un pericolo imminente e transitorio. L'occupante è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende, mentre la richiesta di spese della parte civile è stata respinta per tardività.
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Un'occupante ha impugnato la condanna penale per invasione di terreni ed edifici, sostenendo di essere entrata nell'immobile con il consenso del precedente inquilino e di trovarsi in gravi difficoltà abitative ed economiche. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e ha respinto integralmente il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che l'occupazione abusiva di immobile si configura anche senza violenza, quando la permanenza prosegue senza alcun valido titolo giuridico. Inoltre, i giudici hanno chiarito che il cronico disagio abitativo non costituisce stato di necessità idoneo a giustificare il reato, trattandosi di una condizione duratura e priva di un imminente ed inevitabile pericolo. Infine, la persistenza nell'immobile preclude il beneficio della particolare tenuità del fatto.
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Una proprietaria ha affittato un terreno a un Comune per lo stoccaggio di rifiuti. Il contratto, inizialmente annuale, è scaduto ma il Comune ha continuato a occupare l'area, estendendone l'uso e non provvedendo alla bonifica. La proprietaria ha chiesto il risarcimento dei danni per l'Occupazione abusiva immobile. Dopo sentenze di condanna in primo e secondo grado, il Comune ha ricorso in Cassazione, contestando la durata del contratto e l'onere della prova del danno. La Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per stabilire se il danno da occupazione abusiva sia "in re ipsa" (automatico) o se il proprietario debba dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un occupante contro la sentenza che lo condannava per l'occupazione abusiva immobile di un garage in comproprietà. L'occupante aveva installato un impianto di sorveglianza e si rifiutava di rilasciare lo spazio. Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, il suo ricorso alla Suprema Corte è stato respinto perché presentato oltre i termini legali, anche considerando le sospensioni dovute all'emergenza sanitaria. L'occupante ha perso definitivamente e dovrà pagare le spese legali.
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Un Ente Pubblico ha citato in giudizio un Occupante per l'occupazione abusiva di un terreno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, qualificandola come azione di rivendicazione e ritenendo non provata la proprietà. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, qualificando correttamente l'azione come di restituzione, dato che all'origine vi era un contratto di locazione. La Cassazione ha confermato che il giudice può riqualificare la domanda senza incorrere in ultrapetizione, purché i fatti lo consentano. L'Occupante è stato condannato al rilascio del fondo e al pagamento delle spese legali, confermando la necessità di agire per l'occupazione abusiva immobile.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona condannata per occupazione abusiva immobile e reati edilizi. L'imputata aveva occupato due locali di proprietà pubblica, unificandoli e modificandone la destinazione d'uso. La difesa aveva invocato lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto, ma la Cassazione ha ritenuto il ricorso una mera ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello. Non sono stati provati i requisiti per lo stato di necessità né la tenuità del fatto, data la modifica dell'immobile. La condanna è stata confermata, con spese a carico della ricorrente.
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Due imputati hanno subito una condanna per il reato di occupazione abusiva di immobile pubblico e danneggiamento. La difesa ha invocato lo stato di necessità collegato al grave disagio economico e alla condizione di rifugiati politici. I giudici hanno respinto questa tesi perché gli occupanti non avevano mai presentato domanda per una casa popolare e beneficiavano già dell'assistenza dei servizi sociali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità penale e condannando i ricorrenti al versamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due persone hanno presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che le condannava per il reato di occupazione abusiva di immobili e invasione di edifici pubblici. Gli imputati hanno contestato la decisione dei giudici di secondo grado chiedendone l'annullamento. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che la difesa ha riproposto le medesime argomentazioni già analizzate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. A causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, la condanna penale è diventata definitiva. I due ricorrenti devono ora pagare le spese del processo e versare la somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato per **occupazione abusiva di immobile** ai sensi dell'art. 633 c.p. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di aver agito in stato di necessità a causa di un'emergenza abitativa e invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che lo stato di necessità per esigenze abitative deve essere attuale e transitorio, non una situazione protratta nel tempo. La reiterazione dell'occupazione impedisce di considerare il fatto di particolare tenuità. Il Lavoratore è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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Due conviventi hanno occupato senza titolo un appartamento di proprietà comunale, sostenendo la sussistenza dello stato di necessità dovuto all'attesa di un figlio e chiedendo la prescrizione del reato. I giudici di merito hanno condannato gli occupanti per l'occupazione abusiva di immobile e al versamento di una provvisionale di diecimila euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei due imputati. I giudici hanno confermato che il reato ha natura permanente e la prescrizione decorre soltanto dal rilascio effettivo dell'alloggio. La semplice esigenza di reperire un'abitazione stabile non integra la scriminante dello stato di necessità in presenza di un reddito lavorativo continuativo.
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Un individuo ha occupato senza titolo un alloggio e ha richiesto il certificato di residenza presso il medesimo indirizzo. I controlli anagrafici e la condotta quotidiana hanno confermato la stabile dimora. I giudici di merito hanno quindi condannato l'imputato per il reato di occupazione abusiva di immobile. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione per contestare la valutazione probatoria e la misura della pena inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità non possono riesaminare il merito delle prove se la motivazione dei gradi precedenti risulta coerente e logica. La condanna penale resta pertanto confermata, con l'obbligo di pagare le spese processuali e un versamento pecuniario alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino ha occupato abusivamente un immobile pubblico insieme al proprio nucleo familiare e ha danneggiato la struttura. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per invasione di edifici pubblici e danneggiamento aggravato. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione invocando lo stato di necessità legato al disagio economico e alla malattia della figlia. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. L'occupazione abusiva di immobile con carattere permanente non trova giustificazione nel bisogno abitativo, soprattutto in assenza di idonee prove mediche. La Corte ha confermato la condanna e ha inflitto una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da quattro imputati per il reato di occupazione abusiva di immobile e resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti invocavano la buona fede, presunte cause di giustificazione e il decorso dei termini di prescrizione maturati successivamente alla sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità hanno accertato la piena consapevolezza dell'illecito da parte degli occupanti e la corretta ricostruzione dei giudici territoriali. Poiché i motivi di impugnazione riproponevano questioni di fatto già respinte, il ricorso inammissibile ha precluso la declaratoria di prescrizione. Gli imputati hanno perso definitivamente il giudizio e devono pagare le spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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La vicenda riguarda una persona accusata del reato di occupazione abusiva di immobile destinato a finalità pubbliche o private. I giudici hanno accertato la stabile occupazione dell'alloggio tramite elementi inequivocabili: la presenza fisica della persona, la presenza dei suoi arredi personali e l'indicazione del suo cognome sulla cassetta postale. L'interessata non possedeva alcuna autorizzazione da parte del legittimo titolare dell'immobile, persona a lei sconosciuta. La Corte di Appello ha confermato la responsabilità penale, applicando una modesta pena pecuniaria. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in via definitiva la condanna e imponendo il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Una persona è stata condannata per occupazione abusiva di immobile. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. L'occupante ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la qualificazione del reato come permanente, la mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e la determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'occupazione abusiva è un reato permanente se l'occupazione si protrae. Ha inoltre confermato la corretta valutazione della pena e l'esclusione della tenuità del fatto, condannando l'occupante al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Un'occupante ha scardinato la porta di un alloggio comunale per insediarsi con i propri figli minori a causa di gravi difficoltà economiche. I giudici di merito l'hanno condannata per invasione di edifici e danneggiamento. La donna ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che l'occupazione abusiva di immobile fosse giustificata dallo stato di necessità economico e che dovesse applicarsi soltanto una sanzione amministrativa speciale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il semplice disagio abitativo permanente non esclude il reato e non equivale a un pericolo imminente e grave. La condanna penale resta pertanto confermata insieme al pagamento delle spese legali.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un imputato responsabile di occupazione abusiva di immobili per aver invaso un'area privata con annesso fabbricato. L'uomo aveva sostituito i lucchetti, ostacolato lo sfratto esecutivo da parte dell'ufficiale giudiziario e forzato nuovamente il cancello con una leva in ferro. Il difensore ha presentato ricorso lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile: la richiesta era stata formulata in appello in modo generico e tardivo. Inoltre, la gravità delle condotte reiterate e le minacce rivolte ai proprietari escludono in radice la minima offensività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per il reato di occupazione abusiva di immobile. L'uomo aveva occupato un terreno pubblico, recintandolo e costruendovi strutture senza permesso. Il suo ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre argomenti già esaminati e respinti dai tribunali precedenti, senza presentare nuove prove o contestazioni valide. L'individuo deve quindi pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Un'imputata straniera, con scarse conoscenze della lingua italiana, viene assolta dall'accusa per occupazione abusiva di immobile. La donna aveva pagato una somma di denaro a terzi credendo di acquistare un appartamento pubblico privo di arredi e con la serratura manomessa. Il Tribunale riconosce l'assenza del dolo, ossia della consapevolezza di occupare illegalmente l'immobile. La Procura Generale impugna la decisione sostenendo che la porta manomessa dovesse far presagire l'illecito. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'accusa: i giudici di legittimità non possono riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. L'assoluzione dell'imputata diventa così definitiva.
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L'Imputato ha occupato un immobile di proprietà comunale senza un valido provvedimento di assegnazione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di occupazione abusiva di immobile. I giudici hanno chiarito che il semplice disagio abitativo non giustifica l'occupazione abusiva di immobile e non integra lo stato di necessità. Quest'ultimo richiede un pericolo attuale e imminente per l'integrità fisica della persona. La Corte ha inoltre ribadito la natura permanente del reato. La prescrizione comincia a decorrere soltanto quando l'occupazione dell'immobile cessa con il rilascio del bene. Poiché il ricorso presentava motivi generici e ripetitivi, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. L'Imputato deve pagare le spese del processo e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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