Un investitore, in possesso di obbligazioni subordinate di una banca in crisi, si è visto respingere la richiesta di indennizzo forfettario per mancanza dei requisiti di reddito. Successivamente, ha ottenuto un risarcimento tramite arbitrato. Il Fondo di tutela ha impugnato il lodo, sostenendo che la prima richiesta precludesse la seconda. La Cassazione ha dato ragione all'investitore, stabilendo che il principio di alternatività dei rimedi si applica solo a chi ha effettivamente diritto a entrambe le tutele. Aver tentato una via per cui non si avevano i requisiti non impedisce di percorrere l'unica altra strada disponibile.
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