Nel caso di un trasferimento d'azienda, un lavoratore chiedeva all'ente previdenziale il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), sostenendo che il suo rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di un accordo sindacale e di formali dimissioni seguite da immediata riassunzione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che, in caso di continuazione dell'attività aziendale, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il passaggio automatico dei dipendenti al nuovo datore di lavoro. Di conseguenza, le dimissioni e la riassunzione sono nulle e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni. Non essendoci stata una reale cessazione del rapporto, il lavoratore non ha diritto a percepire il TFR.
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