Una cliente ha citato in giudizio un istituto di credito per la rideterminazione di un contratto di mutuo, eccependo solo in un secondo momento la nullità del mutuo per mancata erogazione della somma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che l'eccezione di nullità, sebbene rilevabile d'ufficio, deve emergere da fatti e documenti prodotti entro i termini processuali. La quietanza inserita nel contratto e la stessa azione legale della cliente sono state ritenute prove sufficienti dell'avvenuta erogazione, rendendo l'eccezione tardiva e inammissibile.
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