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Nullità Contratto Quadro

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Nullità contratto-quadro: La Cassazione ribalta la sentenza sulla firma della Banca
Un investitore ha citato in giudizio una Banca per ottenere la nullità contratto-quadro e dei successivi ordini di acquisto di obbligazioni argentine, sostenendo la mancanza della firma della Banca sul contratto. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità per difetto di forma scritta e condannando la Banca alla restituzione delle somme. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato questa decisione. Ha stabilito che, nell'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro è soddisfatto con la sola firma del cliente, purché il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia. Il consenso dell'intermediario può desumersi da comportamenti concludenti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Ordine prima del Contratto Quadro? Nullità e soldi indietro
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di alcuni investitori che avevano dato un ordine di acquisto per obbligazioni un giorno prima di firmare il relativo contratto di gestione patrimoniale. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: l'ordine di investimento è nullo se precede la stipula del contratto quadro. La firma successiva del contratto non può sanare questo vizio originario, che determina la nullità dell'operazione. La sentenza ribadisce l'importanza della forma scritta 'ad substantiam' (cioè, a pena di nullità) per il contratto quadro, a tutela del risparmiatore. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso degli investitori, sancendo la nullità del contratto quadro e dell'operazione eseguita.
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Nullità contratto quadro: non serve la firma della banca se esegue gli ordini
Due risparmiatori hanno contestato la validità di alcuni investimenti finanziari. Un investitore aveva acquistato i titoli prima della firma del contratto, l'altro aveva firmato un contratto non sottoscritto dalla banca. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della nullità del contratto quadro, stabilendo un principio fondamentale: se il contratto è firmato solo dal cliente, non è automaticamente nullo. La sua validità sussiste se la banca, con il suo comportamento (come eseguire gli ordini), dimostra di averlo accettato. Invece, l'ordine di acquisto dato in totale assenza di un contratto quadro resta nullo. La banca vince parzialmente su questo principio e il caso torna in Appello per una nuova valutazione.
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