Due risparmiatori hanno contestato la validità di alcuni investimenti finanziari. Un investitore aveva acquistato i titoli prima della firma del contratto, l'altro aveva firmato un contratto non sottoscritto dalla banca. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della nullità del contratto quadro, stabilendo un principio fondamentale: se il contratto è firmato solo dal cliente, non è automaticamente nullo. La sua validità sussiste se la banca, con il suo comportamento (come eseguire gli ordini), dimostra di averlo accettato. Invece, l'ordine di acquisto dato in totale assenza di un contratto quadro resta nullo. La banca vince parzialmente su questo principio e il caso torna in Appello per una nuova valutazione.
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