Un committente ha citato in giudizio il direttore dei lavori per i danni subiti a causa di un appalto edilizio. Tuttavia, le opere realizzate si sono rivelate totalmente abusive e non conformi al permesso di costruire, tanto da portare a un ordine di demolizione. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del contratto d'appalto per illiceità dell'oggetto. Di conseguenza, ha stabilito che il committente, essendo corresponsabile dell'abuso, non ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni al direttore dei lavori, poiché non può derivare alcuna pretesa da un contratto giuridicamente nullo.
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