La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la nullità contratto carta revolving stipulato tramite un commerciante non iscritto negli appositi albi degli agenti finanziari. Poiché l'attività di intermediazione per prodotti non finalizzati è riservata a soggetti abilitati, la violazione di tale divieto rende nullo l'accordo. La sentenza tutela il consumatore contro pratiche bancarie irregolari.
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