Una ex socia di una società di persone estinta ha impugnato una cartella di pagamento, contestando l'inesistenza della notifica del precedente atto di recupero crediti IVA, consegnato a suo marito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica cartella esattoriale società estinta (o del relativo atto presupposto) è pienamente valida se effettuata a mani di uno dei soci superstiti, considerati successori della società. Poiché l'atto originario non era stato impugnato nei termini, i vizi di merito non potevano più essere contestati contro la successiva cartella. La ricorrente perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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