Una società inattiva ha impugnato la propria dichiarazione di fallimento, sostenendo che la notifica fallimento via PEC fosse nulla. Il legale rappresentante affermava infatti di ignorare l'esistenza della casella postale, creata e gestita esclusivamente dal commercialista. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità della procedura. I giudici hanno stabilito che ogni imprenditore ha il preciso dovere di dotarsi di un indirizzo PEC attivo e di monitorarlo costantemente. La notifica fallimento via PEC si perfeziona regolarmente anche se il destinatario non la legge per propria negligenza. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibili le contestazioni sui debiti originari, poiché tali crediti erano già stati accertati con sentenze definitive passate in giudicato.
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