Un contribuente ha contestato un avviso di accertamento IMU basato su una rendita catastale aggiornata, sostenendo l'invalidità della notifica di quest'ultima. Il nodo centrale era la validità della notifica diretta atti fiscali effettuata dall'Agenzia delle Entrate via posta, senza l'invio della seconda raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il suo orientamento consolidato: per le notifiche dirette si applicano le norme del servizio postale ordinario, che non prevedono tale adempimento. La Corte ha ritenuto questa procedura sufficiente a garantire la conoscibilità dell'atto e non lesiva del diritto di difesa.
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