Il Contribuente ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria contestando la notifica cartella di pagamento al portiere. Secondo il debitore, l'agente notiziatore non aveva attestato l'assenza dei familiari e mancava la prova della raccomandata informativa. Inoltre, il privato sosteneva l'illegittimità della costituzione dell'Agente della Riscossione tramite un avvocato del libero foro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la dicitura in assenza di altro firmatario certifica il mancato rinvenimento di parenti o conviventi. Inoltre, il prospetto postale con timbro datario prova la spedizione della raccomandata. L'Agente della Riscossione può avvalersi di avvocati esterni. Il Contribuente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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