L'Indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per rapina aggravata, ha richiesto la revoca della misura cautelare. Il Giudice ha respinto la richiesta perché l'istanza non era stata notificata alle vittime. L'Indagato ha fatto ricorso, sostenendo che la notifica alla persona offesa non fosse necessaria in mancanza di una relazione pregressa con la vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nei reati commessi con violenza alla persona, la notifica alla persona offesa dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare è sempre obbligatoria. Non serve che vi sia un rapporto precedente tra aggressore e vittima, né un pericolo specifico di recidiva verso quest'ultima. L'Indagato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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