Un cittadino straniero, dichiarato legalmente irreperibile, riceveva la notifica di un ordine di carcerazione sospeso presso il suo difensore d'ufficio. Il Tribunale di Milano dichiarava inefficace il provvedimento perché non tradotto e non notificato personalmente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica. I giudici hanno stabilito che la disciplina sulla notifica al condannato irreperibile non impone al pubblico ministero di rinnovare le ricerche o la notifica personale se il soggetto è già stato dichiarato irreperibile. Le garanzie previste per l'imputato assente durante il processo non si applicano infatti nella fase di esecuzione della pena, dove la condanna è ormai definitiva. La notifica all'ultimo difensore è quindi pienamente valida ed efficace.
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