L'Amministrazione Fiscale ha contestato a un'Azienda l'indebito utilizzo del plafond IVA per presunte **esenzioni IVA esportazioni** nell'anno 1995. Secondo l'Amministrazione, le operazioni con società estere non erano vere cessioni all'esportazione con trasferimento di proprietà, ma semplici operazioni di conto lavorazione, dove i beni venivano lavorati e poi reimportati. L'Azienda ha sostenuto la legittimità delle sue operazioni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, rigettando il ricorso dell'Azienda. Ha ribadito che per l'esenzione IVA è essenziale il trasferimento definitivo della proprietà dei beni all'estero, onere probatorio che l'Azienda non ha soddisfatto. L'Azienda dovrà pagare le spese legali.
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