Una lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'Ente Previdenziale per il pagamento di TFR e ultime mensilità non corrisposte dal datore di lavoro insolvente. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo dimostrata la non fallibilità dell'azienda per il fatto che il credito vantato fosse inferiore a trentamila euro. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto le doglianze dell'istituto: per accedere all'intervento del Fondo di Garanzia INPS, la mancata fallibilità dell'imprenditore non può desumersi dal solo importo del credito del singolo dipendente. L'onere della prova grava sul lavoratore, il quale deve dimostrare l'insolvenza complessiva e l'impossibilità oggettiva di avviare la procedura concorsuale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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