Definizione
Un accordo tra le parti del processo che produce effetti giuridici vincolanti all'interno del procedimento stesso, come il concordato sulla pena.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 101 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 96% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 2%
- Inammissibile 96%
- Altro 2%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 765%
- Penale Sez. 229%
- Penale Sez. 56%
Precedenti più richiamati
- Cass. 7333/2018in 30 provvedimenti
- Cass. 19983/2020in 46 provvedimenti
- Cass. 4665/2019in 10 provvedimenti
- Cass. 7333/2019in 6 provvedimenti
- Cass. 40139/2018in 8 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ottenendo una consistente riduzione delle rispettive sanzioni detentive e pecuniarie. Successivamente, entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione della pena e contestando i criteri di calcolo adottati dal giudice. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza formalità. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nel concordato in appello, l'accordo tra difesa e accusa vincola la decisione giudiziaria. La Corte territoriale deve verificare esclusivamente la conformità della pena alla legge, senza dover giustificare la congruità della sanzione liberamente concordata. I ricorrenti non possono contestare la misura della sanzione pattuita e subiscono la condanna alle spese legali, oltre al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per reati in materia di stupefacenti. L'uomo aveva raggiunto un accordo formale con la Procura generale durante il giudizio di secondo grado, ottenendo una riduzione della condanna tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione davanti ai giudici di legittimità, lamentando l'omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena e sulla mancata massima concessione delle attenuanti generiche. I giudici supremi hanno ribadito che l'intesa sanzionatoria liberamente concordata tra le parti non può essere contestata unilateralmente, a meno che la pena applicata non sia contraria alla legge. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna, obbligando il ricorrente a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'imputato concordava la pena davanti alla Corte d'Appello attraverso l'istituto del patteggiamento in appello, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena base per supposta illogicità della motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile senza formalità di udienza. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla sanzione costituisce un negozio processuale liberamente pattuito e vincolante. L'imputato non può contestare unilateralmente la quantificazione della sanzione concordata, salvo i rari casi in cui essa risulti del tutto contraria alla legge. Per effetto della decisione, l'accordo resta pienamente valido e l'imputato subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Due imputati hanno pattuito la rideterminazione della sanzione davanti ai giudici di secondo grado attraverso lo strumento del concordato in appello per reati inerenti alle sostanze stupefacenti. Successivamente, la difesa ha promosso ricorso per Cassazione contestando la congruità della sanzione e denunciando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, stabilendo che l'accordo liberamente concluso preclude qualsiasi successiva contestazione sulla misura della pena, a meno che essa non sia espressamente contraria alla legge. I ricorrenti hanno subito la condanna alle spese e a una sanzione di quattromila euro ciascuno.
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La Corte d'Appello ha ridotto la pena a carico dell'Imputato a seguito dell'accoglimento della richiesta di concordato in appello. L'Imputato ha successivamente presentato ricorso per cassazione, contestando i criteri di calcolo del cumulo della pena concordata e la mancata riduzione della confisca patrimoniale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla sanzione concordata costituisce un negozio processuale non modificabile unilateralmente, salvo casi di manifesta illegalità della pena. Inoltre, la contestazione relativa alla confisca è risultata generica e smentita dagli atti di causa. La Suprema Corte ha confermato la condanna e sanzionato l'Imputato con il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore ha presentato ricorso contro una sentenza d'appello relativa a una pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il giudice d'appello deve controllare solo la legalità della pena concordata, cioè se rispetta la legge, e non può valutarne la congruità (se è giusta o eccessiva). Questo perché la pena concordata è un accordo libero tra le parti e il giudice non può modificarlo, ma solo accettarlo o rifiutarlo. Il controllo sulla legalità era già stato correttamente effettuato.
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Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza d'appello. Questa sentenza era frutto di un accordo tra l'imputato e il pubblico ministero sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che non si può impugnare una pena concordata, a meno che non si dimostri la sua illegalità. L'accordo tra le parti, una volta accettato dal giudice, non è modificabile unilateralmente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende. Questo rafforza il principio del ricorso inammissibile pena concordata.
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Un imputato condannato per reati sugli stupefacenti ha pattuito la pena tramite concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la mancata riqualificazione del fatto in ipotesi lieve e il mancato riconoscimento delle attenuanti. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'accordo preclude qualsiasi contestazione successiva sulla misura della sanzione pattuita. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a 4.000 euro di ammenda.
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Un Cittadino ha presentato personalmente un ricorso contro una sentenza che riteneva eccessiva la pena inflittagli. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Questo è accaduto perché il Cittadino ha presentato il ricorso personalmente dopo una modifica legislativa che imponeva la firma di un avvocato iscritto all'albo speciale. Inoltre, la Corte ha ribadito che un ricorso sulla misura della pena concordata tramite patteggiamento in appello è inammissibile, salvo che la pena sia illegale. Il Cittadino ha perso e deve pagare le spese processuali e una sanzione.
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Un Lavoratore ha presentato un ricorso per cassazione contro una sentenza di appello. Questa sentenza aveva ratificato un accordo di patteggiamento (accordo sulla pena) sulla misura della pena concordata. Il Lavoratore contestava la pena inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento pena inammissibile. Ha ribadito che il patteggiamento è un negozio processuale (accordo) liberamente stipulato tra le parti. Una volta che il giudice convalida la pena concordata, essa non può essere modificata unilateralmente, a meno che non sia palesemente illegale. Il ricorso del Lavoratore non rientrava in questa eccezione.
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L'Imputato, accusato del reato di tentata estorsione per il recupero di un credito, sceglieva di definire il procedimento attraverso un concordato in appello. La Corte territoriale accoglieva la richiesta congiunta e rideterminava la pena concordata. Successivamente, la difesa presentava ricorso in Cassazione sostenendo l'errata qualificazione giuridica dei fatti, da inquadrare a suo avviso come semplice esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo liberamente concluso tra le parti preclude qualsiasi contestazione successiva sul merito dei fatti o sulla loro qualificazione penale, salvo il caso di sanzioni palesemente illegali o vizi del consenso. L'Imputato perde definitivamente la causa ed è condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Un gruppo di sei imputati ha presentato ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, relativa a una pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha stabilito che, in caso di pena concordata, il giudice deve controllare solo la legalità della pena, non la sua congruità. L'accordo tra le parti è un negozio processuale che il giudice non può modificare. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Due imputati concordano con il giudice una pena per detenzione illecita di oltre nove chilogrammi di hashish con l'aggravante dell'ingente quantità. Successivamente, entrambi propongono ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica dell'aggravante applicata. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. I giudici evidenziano che il patteggiamento costituisce un accordo vincolante tra le parti. L'impugnazione è consentita soltanto in presenza di errori manifesti ed evidenti, non per contestare valutazioni giuridiche opinabili già accettate. I ricorrenti subiscono la condanna al pagamento delle spese legali e di una sanzione pecuniaria.
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L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'Appello ha rideterminato la pena a seguito di un accordo. La difesa contesta il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rispetto a un'intesa precedente. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un negozio processuale liberamente stipulato. Una volta ratificato dal giudice, l'accordo non può essere modificato unilateralmente né impugnato in Cassazione, salvo l'ipotesi di pena illegale. Avendo concordato liberamente la sanzione, l'Imputato non può sollevare successive contestazioni. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato la pena con la Procura Generale nel giudizio di secondo grado, rinunciando contestualmente a discutere la propria responsabilità penale. Successivamente, l'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la motivazione del giudice in merito alla misura della sanzione concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo processuale vincolante. Una volta recepito nella sentenza, tale patto non può essere contestato unilateralmente per vizi di motivazione, a meno che la pena applicata non sia contraria alla legge. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado per reati di stupefacenti aggravati dall'ingente quantitativo. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando la motivazione dei giudici sulla sussistenza dell'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Il concordato in appello vincola rigidamente le parti come un negozio processuale. La legge consente il ricorso di legittimità solo per vizi tassativi ed errori manifesti, escludendo ogni riesame sulla valutazione del fatto concordato. L'Imputato perde definitivamente il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del controllo giudiziale sulla pena concordata. Due ricorrenti avevano impugnato una sentenza relativa a una pena su cui avevano raggiunto un accordo. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice può verificare solo la legalità della pena pattuita, non la sua congruità. Il controllo sulla pena concordata è quindi ristretto. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza che non gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché la sentenza impugnata derivava da una pena concordata, un accordo tra accusa e difesa sulla misura della pena. La Corte ha ribadito che un accordo di pena concordata è vincolante nella sua interezza. Le parti non possono modificare unilateralmente il patto dopo la sua ratifica giudiziale, salvo casi di illegalità della pena. Il ricorso dell'imputato, quindi, non poteva essere accolto.
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Due individui sono stati condannati per reati legati agli stupefacenti. La Corte d'Appello ha ridotto la loro pena in seguito a una richiesta congiunta, accettando una pena concordata. Successivamente, i due hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando l'entità della pena che avevano precedentemente accettato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso pena concordata. Ha ribadito che un accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, non può essere modificato unilateralmente, a meno che la pena non sia illegale. Non essendo questo il caso, i ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato, accusato di detenzione illecita di stupefacenti e detenzione abusiva di armi o munizioni, ha definito il secondo grado di giudizio tramite concordato in appello, concordando una sanzione di oltre tre anni di reclusione e una multa. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione contestando l'entità della sanzione pattuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra accusa e difesa. Una volta recepito nella sentenza, tale patto non può subire contestazioni o modifiche unilaterali, a meno che la pena concordata non sia palesemente contraria alla legge. Il ricorrente deve quindi scontare la condanna pattuita e pagare le spese processuali, oltre a una sanzione economica.
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