La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti de L'Imputato per la detenzione illegale di un fucile da caccia. In precedenza, un altro tribunale aveva già assolto in via definitiva la stessa persona dall'accusa di detenzione di arma clandestina, riferita al medesimo fucile. Nonostante l'assoluzione irrevocabile, la Procura aveva promosso una seconda azione penale qualificando la condotta come detenzione illecita di arma comune da sparo. L'Imputato ha proposto ricorso denunciando la violazione della regola che impedisce il doppio giudizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il divieto di ne bis in idem preclude un nuovo processo se la condotta materiale è identica, a prescindere dal nome formale del reato contestato. I giudici di legittimità hanno pertanto annullato la sentenza di condanna senza rinvio.
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