La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da una società acquirente contro il decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il mancato pagamento di merci. Il cuore della controversia riguarda il valore delle scritture contabili: la Corte ha ribadito che la registrazione delle fatture nel registro IVA, pur non rientrando strettamente negli artt. 2709 e 2710 c.c., costituisce prova scritta del debito. Tale annotazione ha infatti natura confessoria ex art. 2720 c.c., rappresentando un atto ricognitivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante. La decisione sottolinea inoltre l'impossibilità di riesaminare i fatti in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme.
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