La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due imputati contro una condanna per calunnia. I motivi del ricorso, relativi a un presunto difetto di sottoscrizione della sentenza e a una violazione procedurale, sono stati respinti. Il primo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il Presidente era anche il giudice estensore; il secondo è stato giudicato precluso, in quanto non sollevato nel precedente grado di giudizio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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