L'Imputato ha presentato impugnazione contro la sentenza d'appello, lamentando la mancata conoscenza di un provvedimento inibitorio e contestando il giudizio di responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Il primo motivo di gravame non era stato sollevato durante il giudizio di secondo grado, mentre le ulteriori censure risultavano meramente congetturali e riproduttive di argomenti già valutati e disattesi dai giudici di merito. In conseguenza dell'esito, il collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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