La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43302/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso volto a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.). La decisione si fonda su due principi: l'inammissibilità della richiesta se presentata per la prima volta in Cassazione e la genericità del motivo di ricorso, privo di specifiche ragioni di fatto e di diritto. La Corte ha inoltre chiarito che la motivazione sul rigetto dell'Art. 131-bis può essere anche implicita, desumendosi dalla valutazione sulla gravità del reato e sulla personalità dell'imputato.
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