La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati erano generici e non specificavano le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta di annullamento. L'imputato, condannato in appello per aver formato false prescrizioni mediche e per essersi impossessato dei relativi moduli, si era limitato a contestare l'applicazione della recidiva senza argomentare in modo specifico. La Corte ha quindi confermato la condanna, aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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