La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un contribuente che ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su un'istanza di sgravio parziale di sanzioni pecuniarie. Il contribuente lamentava la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità. Mentre il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione con una motivazione estremamente sintetica. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, evidenziando che il silenzio su un'istanza di autotutela non è impugnabile, in quanto non esiste un obbligo dell'Amministrazione di provvedere su atti già definitivi, salvo casi eccezionali di interesse generale.
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