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Codice Civile
Codice Penale

morte del reo

art.150 c.p. “La morte del reo avvenuta prima della condanna, estingue il reato”. È una causa comune di estinzione del reato e della pena,a seconda che intervenga prima o dopo la condanna. Permangono tuttavia le obbligazioni civili, nascenti dal reato. Il giudice, a norma dell’art.129 c.p.p., può pronunciare il proscioglimento nel merito dell’imputato defunto, ove ritenga il fatto non sussistente, non costituente reato, ovvero che l’imputato non lo abbia commesso, essendo tali formule di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di estinzione del reato. La Ratio di tale norma è da ravvisarsi nel principio di personalità della pena, per cui con la morte del reo viene meno, per lo Stato, l’interesse di punire o di perseguire la pena. Si sostiene che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 150 c.p. prevalga su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, sempre che come sopra detto, non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicabilità ai sensi dell’art 129 c.p.p. Categoria:Diritto civile

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