Un geometra veniva sanzionato con la cancellazione dall'albo dal proprio ordine professionale a causa del mancato pagamento dei contributi annuali. Il professionista impugnava la decisione, sostenendo che la legge prevede solo la sospensione a tempo indeterminato e non la radiazione per la sola morosità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la cancellazione dall'albo per morosità è illegittima se applicata come unica sanzione per il mancato pagamento delle quote. La morosità comporta esclusivamente la sospensione dall'esercizio professionale, revocabile non appena il debito viene saldato. La radiazione definitiva richiede la presenza di ulteriori e diverse violazioni deontologiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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