La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato per violenza sessuale aggravata che chiedeva di accedere a misure alternative alla detenzione. La Corte ha confermato che, in presenza dell'aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., il periodo di almeno un anno di osservazione intramuraria è un requisito inderogabile, anche qualora venga riconosciuta l'attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-bis c.p. La decisione si fonda su una stretta interpretazione letterale della normativa penitenziaria.
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