Il Tribunale di Sorveglianza dichiara inammissibili le richieste di affidamento in prova e detenzione domiciliare avanzate da un condannato, poiché prive della formale elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità. Il condannato ricorre in Cassazione, sostenendo che il difensore avesse indicato l'indirizzo nell'istanza e che l'atto di elezione originale fosse andato smarrito in cancelleria. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che l'elezione di domicilio è un atto personale del condannato non surrogabile da indicazioni generiche del difensore, salvo procura speciale. Di conseguenza, la mancata elezione di domicilio rende l'istanza irrimediabilmente inammissibile.
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