La Corte d'Appello confermava l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per tre anni nei confronti di un uomo indiziato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il proposto contestava la decisione lamentando l'eccessivo decorso temporale tra udienza e decisione, la risalenza nel tempo delle condotte criminose e la mancata considerazione di un sopravvenuto ordine di carcerazione. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura. I giudici hanno chiarito che l'attualità della pericolosità sociale poggia legittimamente sulla presunzione di stabilità del vincolo associativo, corroborata dal rinvenimento recente di droga e contante ingiustificato, e che il ricorso in materia di prevenzione è esperibile solo per violazione di legge.
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