La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di primo grado che aveva erroneamente qualificato la falsificazione di un documento d'identità come mera aggravante del possesso. La Corte ha ribadito che la condotta di falsificazione, prevista dal comma 2 dell'art. 497-bis c.p., costituisce un reato autonomo, più grave del semplice possesso, e non può essere neutralizzata dal bilanciamento con le attenuanti, imponendo così una pena non inferiore al minimo edittale previsto per tale fattispecie.
Continua »