La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto aggravato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la costituzione di parte civile da parte della vittima nel processo penale equivale a una manifestazione di volontà di punire e, pertanto, soddisfa la condizione di procedibilità, anche in assenza di una querela formale. Gli altri motivi, riguardanti la valutazione della pena e delle prove, sono stati respinti in quanto questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
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