Il Ricorrente ha impugnato la condanna per tentato furto aggravato in concorso, contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il beneficio della particolare tenuità del fatto può essere negato non solo per abitualità, ma anche per l'elevata capacità a delinquere desunta dalle modalità concrete dell'azione, come l'uso di strumenti da scasso professionali (fiamma ossidrica, tenaglie) e la presenza di complici. Anche il calcolo della pena è stato ritenuto corretto, essendo già inferiore al minimo edittale grazie alle attenuanti. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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